Nuovo regolamento Europeo Allergeni

Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento europeo Allergene Regulations, ovvero una serie di procedure che obbligheranno i fornitori dei servizi di ristorazione a segnalare la presenza di eventuali allergeni all’interno dei cibi venduti.
“L’etichettatura è essenziale per venire incontro ai consumatori affetti da allergie o intolleranze, fornendo loro informazioni circa la composizione dei prodotti alimentari. Anche se molti alimenti o gruppi di alimenti possono innescare una reazione allergica, solo 14 sostanze o prodotti necessitano di un’etichettatura specifica degli allergeni ai sensi della legislazione dell’UE (direttiva CE n. 2000/13, Allegato III a, e successive modifiche) applicabile fino al 13 dicembre 2014 e del regolamento UE n. 1169/2011 (21), che si applica dopo tale data.
 I seguenti ingredienti allergenici (inclusi quelli introdotti da coadiuvanti tecnologici, additivi e solventi) devono essere indicati sull’etichetta dei prodotti alimentari:

1.    Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
2.    Crostacei e relativi prodotti
3.    Uova e relativi prodotti
4.    Pesce e relativi prodotti
5.    Arachidi e relativi prodotti
6.    Semi di soia e relativi prodotti
7.    Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
8.    Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti
9.    Sedano e relativi prodotti
10.    Senape e relativi prodotti
11.    Semi di sesamo e relativi prodotti
12.    Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2
13.    Lupino e relativi prodotti
14.    Molluschi e relativi prodotti

Il fondamento scientifico dell’etichettatura obbligatoria di questi ingredienti allergenici è stato fornito dal gruppo scientifico sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie (NDA) dell’EFSA. È però importante osservare che specifici derivati di alcuni di questi 14 prodotti e sostanze possono essere esonerati dall'obbligo di etichettatura qualora, a seguito di un parere dell’EFSA, si stabilisca che tali derivati difficilmente potrebbero causare reazioni avverse in soggetti sensibili. Le esenzioni attuali sono elencate dalla normativa europea, e precisamente dalla direttiva CE n. 2007/68 della Commissione europea. Tale elenco viene rivisto periodicamente alla luce dei cambiamenti delle abitudini alimentari, delle prassi di trasformazione degli alimenti e nel caso in cui emergano nuove risultanze scientifiche e cliniche. Attualmente, l’EFSA è incaricata di esaminare tutti gli allergeni in elenco dal punto di vista della prevalenza, delle concentrazioni limite e dei metodi analitici per la loro individuazione/quantificazione su richiesta dell’Irlanda (Registro delle domande dell’EFSA: mandato M-2011-0194, numero domanda EFSA-Q-2011-00760).

Il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore nuove norme riguardanti l’etichettatura degli allergeni. Innanzitutto, la denominazione dell’allergene dovrà essere chiaramente distinta dagli altri ingredienti presenti sull’etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati, ad esempio mediante il carattere, lo stile o il colore. Si dovranno quindi fornire informazioni sugli allergeni per gli alimenti non preconfezionati (alimenti venduti sfusi nei ristoranti, dai banchi e chioschi gastronomici, cibo da asporto, etc.). Questo nuovo requisito è particolarmente importante se si considera che molti casi di allergia alimentare sono correlati ad alimenti non preconfezionati o consumati fuori casa. La legislazione non pone obblighi dal punto di vista della quantità di informazioni da fornire per gli alimenti non preconfezionati, ma dispone semplicemente che i diritti nazionali stabiliranno requisiti precisi.”